Cos’è la formazione finanziata
Non tutte le aziende ne sono al corrente, ma vi è l’opportunità di accedere senza grandi difficoltà, a speciali fondi in grado di finanziare interamente, ovvero al 100%, la formazione dei dipendenti, in materia di internazionalizzazione.
Perché aderirvi
L’incentivo della gratuità è molto importante, ma non deve essere la sola ragione per approfondire questa opportunità. In primo luogo la formazione può avvenire comodamente in azienda, ad orari da stabilirsi, in ossequio alla massima compatibilità con le esigenze di lavoro.
L’adesione permette di migliorare le competenze dei dipendenti ma anche la produttività dell’azienda, poiché si offrono linee guida tecnico-operative prettamente pratiche e applicabili nell’attività quotidiana immediatamente. Si genera, per di più, un asset strategico di know-how, che accresce la competitività e rende l’impresa più efficace nell’affrontare i mercati anche nel medio-lungo periodo.
Lo stesso personale coinvolto normalmente apprezza molto questo genere di attenzione rivoltagli dall’azienda. Questo genere di iniziative gratificano, rafforzano il legame e fidelizzano le risorse umane.
C’è la massima libertà da parte dell’azienda sia nella scelta del formatore, purché evidentemente in possesso di requisiti oggettivi che lo abilitino a detta attività, che nell’orientamento dei programmi didattici, i quali possono essere realmente confezionati “su misura”.
Come funziona
Il finanziamento si produce da particolari fondi, che le aziende stesse contribuiscono a costituire, e vengono gestiti attraverso organismi autorizzati di natura associativa, promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali. Formalmente prendono il nome di FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA.
E possibile usufruire di detti corsi già a partire da soli 2 dipendenti, oppure si possono organizzare anche in collaborazione fra più aziende, per progetti formativi interaziendali, ma con le modifiche introdotte dall’art. 48 della legge 289/02, i fondi interprofessionali possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche connesse alle iniziative didattiche.
In linea generale, le imprese fanno riferimento al fondo di pertinenza del proprio settore, ovvero quello proposto dalla associazione di categoria alla quale appartengono, ma non vi è alcuna preclusione a richiedere l’adesione ad un fondo diverso, senza alcun costo, qualora se ne scorgano ragioni di convenienza.
I diversi fondi possono adottare modalità operative distinte. Alcuni si focalizzano sulla pubblicazione di bandi, ai quali le aziende interessate possono accedere dietro presentazione di un piano formativo peculiare, ove vengano descritte le materie e gli argomenti sui quali si intenda concentrare l’intervento. Il bando normalmente prevede una fase di valutazione delle domande, alla quale segue la pubblicazione di una graduatoria. Al termine dell’attività formativa, l’azienda sarà tenuta ad apposita rendicontazione.
Un diverso meccanismo, più diffuso del precedente, contempla invece un vero e proprio accantonamento in un conto dedicato, dal quale l’azienda potrà attingere, entro limiti stabiliti, quando lo riterrà necessario
Basi giuridiche e procedure
I fondi paritetici, sono stati varati con la legge finanziaria del 2001, poi ratificati da un’apposita circolare INPS (n.71 del 2 aprile 2003), quando in sostanza si è concretizzato quanto disciplinato dalla legge 388 del 2000, per consentire alle imprese di destinare una quota dello 0,30%, dei contributi versati all’INPS, sul monte retributivo di ogni singolo salariato (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”), alla formazione dei propri dipendenti.
Per usufruire di questa opportunità, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS la volontà di aderire ad uno o più fondi interprofessionali, costituiti, tramite il modello di denuncia contributiva DM 10/2, indicandovi oltre al fondo o i fondi scelti, anche il numero di lavoratori per i quali l’impresa versi il suddetto contributo.
L’iscrizione ad un fondo dura un anno, ed è naturalmente su base facoltativa. Si può revocare in qualsiasi momento, ma in caso contrario, si ritiene rinnovata tacitamente. E’ però opportuno precisare, che la mancata adesione non esonera l’impresa dal contributo dello 0,30%, ovvero detto importo dovrà essere comunque versato all’INPS e, quando non usufruito, andrà “disperso” verosimilmente a beneficio di altre aziende richiedenti.
Anche da quest’ultima considerazione, ne deriva che disinteressarsi della formazione finanziata, oltre a pregiudicare i vantaggi sopra descritti, genera anche indirettamente lo sperpero un costo strutturale e ineludibile, senza produrre alcun beneficio.
Saverio Pittureri
Easy Trade
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