Dando seguito alle considerazioni sviluppate nella prima parte, poniamo l’accento su alcuni fattori correlati, che impattano significativamente sulle dinamiche e sul successo dei pagamenti internazionali.

È bene prestare attenzione affinché nel contratto o accordo scritto, insieme alla forma di pagamento, vengano sempre precisati gli incoterms di riferimento e il luogo esatto di destino della merce. Vi è una strettissima relazione fra tipo di resa e pagamento, che devono essere coerenti fra loro per funzionare in modo pienamente garantistico. Sempre nel contratto vanno rimarcati anche il luogo e la data di pagamento, la valuta, la ripartizione delle spese e commissioni, le banche che interverranno e il modo in cui sarà trasferito l’importo.

Tanto maggiore è il dettaglio sottoscritto quanta più la salvaguardia che si ottiene. Purtroppo, viceversa, è
prassi frequente lasciare piena discrezionalità alla controparte, esponendosi all’incertezza e quindi al rischio. Se da un lato una certa partecipazione decisionale facilita l’armonia fra le parti, dall’altro occorre trovare un equilibrio per la sicurezza dello scambio e soprattutto formalizzare l’intesa per sigillarne la validità.

 

Pagamenti e trasporti

Quando si scelga il credito documentario come strumento di incasso, in esportazione, in gran parte dei casi è consigliabile riferirsi al “gruppo C” degli Incoterms, mentre importando mi sentirei di caldeggiare le opzioni FOB o FREE CARRIER. Benché sia molto amato dalle aziende italiane, che presumono illusoriamente di sgravarsi di responsabilità, non sono un grande sostenitore dell’EX-WORKS. Al contrario di quanto si pensi, detta scelta offre scarsissime tutele e, non a caso, negli ultimi due “conclavi” decennali, per la stesura degli incoterms, è stata presa seriamente in esame l’abolizione di questo termine.

Solo per esemplificare, in esportazione l’ex-works non garantisce la restituzione dei CRM e dell’RMN, e in qualche caso fa rischiare complicazioni con la bolletta doganale, ancorché oramai normalmente elettronica (fino a qualche anno fa, col documento cartaceo, i contrattempi erano all’ordine del giorno). Poniamo poi il caso che la Guardia di Finanza blocchi il camion e lo confischi per qualche irregolarità di carico o di altra natura, il venditore che abbia applicato la resa ex-works, pur non essendo il mandante del trasporto, risulterebbe comunque corresponsabile.

In mancanza di contratto scritto (circostanza sostanzialmente abituale) il camionista potrebbe persino sostenere di essere stato obbligato dal venditore a caricare fuori sagoma, o ad accettare altri abusi e scorrettezze. Considerando anche che, materialmente, il carico della merce nel magazzino del venditore, viene realizzato, come ovvio, mediante il muletto del venditore stesso, il che tecnicamente rende il termine di “FCA magazzino cedente” (ovvero “loaded” e “cleared”) poiché l’ex-works formalmente prevede la vendita “sul pavimento” del magazzino del venditore.

Qualora si voglia proprio perseverare nella scelta dell’ex-works, si rammenti che all’autista non va mai consegnata la fattura, questa andrà invece inviata allo spedizioniere incaricato, vincolandola al ritorno dei documenti necessari per le evidenze di legge. Teoricamente si avrebbe diritto di chiedere una fotocopia del documento del di circolazione e della patente dell’autista, per consentirgli il carico, il che genererebbe una certa pressione psicologica tale da indurlo con più probabilità alla soddisfazione degli adempimenti formali, ma è chiaro che nella pratica non sia sempre facile avanzare una richiesta simile.

Qualora si realizzi una triangolazione, e il terzo soggetto extracomunitario venga a ritirare la merce dal venditore italiano, cedente ad un secondo soggetto comunitario, con la merce venduta ex-works, l’operazione si potrebbe trasformare fiscalmente in una cessione nazionale con IVA, e in caso di verifiche occorre averne consapevolezza. Anche in importazione l’ex-works non è raccomandabile, in realtà, in quanto non permette di conoscere le infrastrutture del luogo di partenza, né l’affidabilità degli operatori.

Quando invece vi sia il controllo del trasporto da parte del venditore, si disinnescano le trappole sopra esposte (e ve ne sarebbero anche altre…), non solo, il venditore che gestisca il trasporto, all’occorrenza, può esercitare il diritto di contrordine o di interruzione della consegna, e questo evidentemente rappresenta una forma efficacissima di assicurazione indiretta.

 

Pagamenti e garanzie

Nell’ultimo decennio è aumentato in modo esponenziale il numero di truffe e raggiri, e questo ha reso molto comune la richiesta di garanzie, in affiancamento al pagamento concordato. Un’eventuale garanzia, tuttavia, per essere efficace dovrebbe prevedere quantomeno:

• un garante bancario solido
• l’attivazione a prima richiesta, soggetta ad URDG 758
• il legame armonico fra la consegna della merce, il pagamento e la “payment guarantee”
• una eventuale contro garanzia da parte di una banca italiana quando sia significativo il rischio paese

A proposito di garanzie, si ricorda come la fideiussione sia un contratto accessorio che co-obbliga totalmente il fideiussore, tanto quanto il debitore principale, verso il beneficiario, e non in tutti gli ordinamenti giuridici è ammesso tale istituto. Quindi, mentre la fideiussione è legata strettamente al contratto sottostante, la banca impegnata con una “advance payment guarantee” lo fa, dietro semplice richiesta del beneficiario, indipendentemente da qualsivoglia accordo commerciale corrente. In altre parole, tale vincolo rappresenta una garanzia incondizionata, autonoma e astratta, che malauguratamente si presta a truffe e “malintesi”, qualora il beneficiario sia spregiudicato o in malafede. Per limitare tale alea di rischio, ad esempio, si può inserire una condizione che lo ammortizzi, ovvero che alla richiesta di esecuzione, qualora venga presentato un documento probante l’adempimento della prestazione convenuta, la garanzia si estingua e non si dia seguito all’esecuzione.

Per la verità esistono vari altri tipi di garanzia a prima richiesta, che sono soggetti a diverse forme di diritto locale, e non necessariamente si servono di un garante bancario, ma di questo tema, eventualmente, tratteremo in un’alta circostanza in modo più approfondito. La “stand by letter of credit” stessa, pur essendo tecnicamente una lettera di credito, appartiene, nell’uso, più al gruppo delle garanzie che agli strumenti di pagamento, e a mio avviso costituisce un’opzione piuttosto equilibrata ed efficace.

È soggetta alle norme internazionali UCP600 e impegna la banca interessata ad avallare il pagamento, come una qualsiasi altra lettera di credito, quando attivata, ovvero nel momento in cui non venga onorato un pagamento da essa protetto. La “stand by letter of credit” si presta particolarmente a forniture continuative e talora si può legare anche a un collaudo o altra performance predefinita. Non è consigliabile invece in importazione, poiché il venditore disonesto potrebbe manipolarla o abusarne.

Se possibile, fra le forme di pagamento concesse ai clienti, evitiamo l’assegno. In molti paesi è un semplice strumento di negoziazione e può essere bloccato con contestazioni ed eccezioni o persino revocato, ad esempio in USA, senza alcuna conseguenza. Deve poi tornare alla banca trattaria e, in ambito internazionale, può rivelarsi fraudolento anche 15/20 giorni dopo l’accredito, il che ci priva di buona parte delle possibili mosse difensive.

 

Pagamenti e importazione

Quando si importi, una buona soluzione può configurarsi nel “documents against acceptance”, cioè in un impegno irrevocabile, a 60 giorni, senza valore legale e senza esecutività, che va accettato dall’importatore per entrare in possesso della merce. Se questa si presenta non conforme, l’importatore non rischia nulla e non sottoscrivendo l’accettazione del documento suddetto, la banca si limita a non eseguire il mandato.

Negli ultimi anni, il tema della merce non conforme è diventato particolarmente sensibile , tanto che prima di pagare si possono anche prevedere ispezioni di enti terzi qualificati, al magazzino di partenza, il che implica evidentemente qualche costo supplementare, talvolta negoziabile con il compratore, a fronte di contrappesi diversi, ma riduce significativamente l’eventualità di incorrere in pessime sorprese.

Saverio Pittureri
Easy Trade 

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