Ad integrazione dei precedenti spunti di riflessione sui pagamenti internazionali, chiudo con qualche considerazione, per sommi capi, su cosa sia una lettera di credito, poiché, benché si tratti di un consolidato strumento di pagamento, efficiente e ragionevolmente sicuro, quindi decisamente raccomandabile per le transazioni internazionali, risulta tuttora ostico da adottare o semplicemente da comprendere per molte piccole imprese.

In buona sostanza, la lettera di credito è un documento emesso da un istituto di credito o istituto finanziario, per ordine di un acquirente di beni e/o servizi (ordinante), e rappresenta l’assunzione di un impegno irrevocabile, a fornire una prestazione di pagamento (ma potrebbe essere anche di accettazione e/o negoziazione) affinché un soggetto beneficiario, tipicamente il venditore dei beni e/o servizi, ottenga di escutere un credito da parte di altri soggetti, che possono essere a loro volta banche oppure fornitori, contro presentazione di documentazione conforme e a patto che siano rispettati i termini e le condizioni del credito.

Il credito espresso può essere confermato o non confermato, ovvero talora la banca emittente può agire anche da controllore e garante unico della L/C, o essere affiancato in questa funzione da altre banche coinvolte nell’operazione. Nel caso di credito confermato, il soggetto confermante è sovente la banca del beneficiario, e si impegna ad assolvere, nei confronti di quest’ultimo, gli obblighi accesi dalla banca emittente, assumendone i compiti e i rischi. La conferma tendenzialmente è sempre raccomandabile, pur comportando un onere aggiuntivo; tuttavia, diventa imprescindibile verso quei paesi e/o contesti che non offrano solide garanzie di solvibilità.

Il ciclo caratteristico di un pagamento mediante lettera di credito

A grandi linee, le fasi di un pagamento realizzato attraverso una L/C si sviluppano come segue:

1) Accordo fra le parti: il compratore e il venditore concordano di utilizzare una lettera di credito come metodo di pagamento. Il venditore richiede al compratore di ottenere una lettera di credito a suo favore. Vengono concordate preventivamente la durata della sua validità e la coerenza con le tempistiche di consegna dei beni e/o dell’erogazione dei servizi.

2) Emissione della lettera di credito: il compratore (ordinante) si rivolge alla sua banca o a un istituto finanziario per emettere una lettera di credito a favore del venditore (beneficiario). Nella lettera di credito sono specificati i dettagli del pagamento, come l’importo da pagare, i documenti richiesti per il pagamento e le condizioni di spedizione delle merci.

3) Eventuale conferma: come accennato, in vari casi, specialmente quando il venditore non è sicuro della solidità creditizia della banca dell’acquirente, la lettera di credito può essere confermata da una seconda banca (la banca confermante), che diventa così garante del pagamento.

4) Spedizione e presentazione dei documenti richiesti: il venditore spedisce le merci all’acquirente in conformità con i termini della lettera di credito. Successivamente, il venditore presenta alla banca (emittente o confermante) i documenti richiesti dalla lettera di credito (ad esempio, il contratto, la fattura commerciale, la packing list, il certificato di origine, i documenti di trasporto e quelli assicurativi, più eventuali certificati aggiuntivi di analisi, ecc…) per dimostrare di aver adempiuto ai termini dell’accordo.

5) Pagamento effettivo al beneficiario: una volta che la banca suddetta riceve e verifica i documenti, se sono conformi ai termini della lettera di credito, effettuerà il pagamento al venditore come specificato nella lettera.

 

Lettera-Credito

Alcuni fattori di attenzione

Per la regolamentazione di tutte le operazioni elencate si fa riferimento alle “Norme e Usi Uniformicon valenza internazionale. La banca emittente e/o la confermante hanno l’impegno di controllare la correttezza della documentazione fornita e, solo in caso positivo, di accreditare l’importo al beneficiario. Nell’eventualità opposta vengono sollevate riserve ed eccezioni che possono, a seconda della natura e gravità, bloccare o meno il pagamento stesso.

Le modifiche alla L/C possono essere sempre apportate, in qualsiasi momento, purché tutti i soggetti coinvolti siano d’accordo. Una modifica può essere accettata nella sua interezza oppure rifiutata, non esistono soluzione parziali. La banca interessata ha 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eccezioni. Possono riscontrarsi irregolarità gravi ed errori non correggibili, quali: il mancato rispetto delle date, la mancanza o difformità di alcuni documenti, il diverso luogo di spedizione, ecc… nel qual caso l’incasso viene inesorabilmente bloccato.

La banca confermante, quando presente, fa valutazioni assolutamente analoghe a quella emittente. Attenzione a non confondere la “silent confirmation” con lo “star del credere”, nel quale si assume il rischio paese e quello di insolvenza del cliente, ma non quello di correttezza documentale tipico appunto della “silent confimation”. In altre parole, nella sopravvenienza di insolvenza si configurerebbe l’erogazione di un indennizzo non l’esecuzione della lettera di credito.

Ci si può accordare affinché l’acquirente sciolga le riserve, ancorché compatibili con gli accordi fra le parti, ovvero comunichi alla banca la propria volontà di autorizzare a procedere ma non è in alcun modo un obbligo. La più parte delle volte, tuttavia le riserve sono “interne”, non gravi, ma ugualmente non correggibili, ad esempio un documento non originale, incompleto a causa di talune formalità benché sostanzialmente rispondente. In tal caso, generalmente, la prestazione viene ugualmente perfezionata.

Non nego di avere riscontrato, nel corso del tempo, una certa soggettività o per meglio dire maggiore “sensibilità” di una banca rispetto ad altre, verso le piccole irregolarità, il che si traduce sovente in un rallentamento delle procedure di incasso. Forse non casualmente, è una circostanza che si verifica con maggiore frequenza quando interessi la banca emittente del compratore…!

Sarebbe bene crearsi un protocollo consolidato contenente i propri desiderata da proporre al cliente, sul quale sia facile fare una verifica, ad esempio: confermata, con scadenza in Italia, corredata da quali documenti essenziali, se siano ammesse spedizioni parziali, legata a quali elementi incidenti del contratto, ecc…. È consigliabile altresì fornire le istruzioni basilari della L/C già nel corpo della proforma e/o della conferma d’ordine, in modo da prevenire frizioni successive con la controparte (e si tratta di documenti probatori che la sua banca verosimilmente gli domanderà).

Conclusione

In sintesi, la lettera di credito funziona egregiamente come garanzia di pagamento per il venditore e come protezione contro il rischio di credito per l’acquirente. Per il venditore, la lettera di credito riduce il rischio di mancato pagamento, mentre per l’acquirente, garantisce che il pagamento venga effettuato solo a condizione che i documenti conformi siano presentati.

Le lettere di credito sono spesso utilizzate nelle transazioni internazionali in cui acquirente e venditore potrebbero non avere una relazione commerciale consolidata, o in cui esista una distanza geografica ovvero altre condizioni che amplifichino il rischio di pagamento. Le lettere di credito implicano costi, che variano in funzione di diversi fattori, e che tecnicamente sarebbero a carico dell’acquirente, in qualità di richiedente alla propria banca, tuttavia, non di rado, per perfezionare l’accordo si accetta di sopportare i costi in modo diverso e personalizzato.

Questo strumento richiede una gestione accurata dei documenti per evitare ritardi e blocchi nei pagamenti. È fondamentale ricordare infine che le banche non entrano in valutazioni di merito sulla merce effettivamente spedita, in quanto sono tenute unicamente al rispetto della regolarità formale documentale, secondo principi e regole consolidate facenti capo alle Norme e Usi Uniformi pubblicate della Camera di Commercio Internazionale. Pertanto, quando le condizioni lo suggeriscano, e si sia clienti, è preferibile tutelarsi opportunamente anche sul fronte della rispondenza quantitativa e qualitativa delle merci.

Saverio Pittureri
Easy Trade

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